Per iscriversi occorre:
- essere cittadini italiani di buona condotta morale
- essere residenti nel Comune
- godere dei diritti civili e politici
- avere un'età compresa tra 30 e 65 anni
- possedere il titolo di studio di scuola media di primo grado per l'iscrizione all'albo dei Giudici Popolari di Corte d'Assise (primo grado) e il titolo di studio di scuola media di secondo grado per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte d'Assise d’Appello (secondo grado).
La domanda va presentata dal 01 Aprile al 31 Luglio degli anni dispari. Le domande pervenute al di fuori di tale termine verranno comunque prese in considerazione in occasione della revisione degli Albi.
Una Commissione composta dal Sindaco e da due Consiglieri Comunali effettua gli aggiornamenti, entro il mese di agosto, procedendo alla formazione di due elenchi separati, uno dei giudici di Corte d’Assise e l’altro dei giudici di Corte d’Assise di Appello. Un volta definita la procedura (nuove iscrizioni su richiesta degli interessati o d’ufficio e cancellazione di chi ha perduto i requisiti) e formati gli elenchi, quest’ultimi sono trasmessi al Tribunale dove un’apposita Commissione mandamentale procede ad unificarli e comporre l’elenco di tutte le persone che in quel territorio hanno i requisiti per assumere l’incarico di giudice popolare. Gi elenchi compilati dalla Commissione mandamentale sono resi noti da ogni Comune mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio online. Ogni cittadino maggiorenne può, entro 15 giorni dalla pubblicazione, fare ricorso contro omissioni, indebite iscrizioni e cancellazioni presso la cancelleria del Tribunale. Una volta terminata la pubblicazione, gli elenchi sono restituiti al Tribunale.
L’iscrizione all’Albo dei Giudici Popolari è permanente. La cancellazione dall'Albo può avvenire per:
- morte
- emigrazione
- perdita della cittadinanza
- perdita della capacità elettorale
- superamento del limite di età
- ricorso a seguito di indebita iscrizione, entro 15 giorni dall'affissione nell’Albo Pretorio dei relativi elenchi (il reclamo deve essere presentato alla cancelleria del Tribunale)