Cosa sono le DAT
Il “Testamento Biologico” (DAT) è un atto con il quale, la persona maggiorenne e capace di agire, in previsione di una eventuale e futura incapacità di manifestare la propria volontà, e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può esprime la propria volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso od il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici, o scelte terapeutiche e ai singoli trattamenti sanitari.
Può essere nominato un fiduciario. Il fiduciario deve essere persona maggiorenne e capace di agire. L’accettazione della nomina da parte del fiduciario deve avvenire con sottoscrizione della DAT stessa o con atto successivo allegato alla DAT e con presentazione di copia del documento d’identità.
Come possono essere rese le DAT
La Legge 219/2017 dispone che le DAT possano essere rese:
Atto pubblico o scrittura privata autenticata (entrambe di competenza del Notaio):
Per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza.
Nel caso in cui le condizioni fisiche non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazioni o dispositivi che permettano alla persona di comunicare la propria volontà.
Con le medesime forme la DAT può essere revocata, modificata o rinnovata. L’incarico di fiduciario può essere revocato in qualunque momento con le stesse modalità e senza obbligo di motivazioni.
Le DAT sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.
Consegna della DAT all'ufficio di Stato Civile del Comune di Residenza
I residenti del Comune di Viareggio possono consegnare personalmente la DAT, redatta tramite scrittura privata, all’Ufficiale di Stato Civile, previo appuntamento.
Alla consegna verrà richiesto un documento di identità in corso di validità.
L’originale sarà trattenuto e conservato in luogo sicuro e verrà rilasciata ricevuta dell’avvenuta consegna.
L’Ufficiale di Stato Civile ricevente non è responsabile del contenuto delle DAT e, come confermato dal Ministero dell’Interno con circolare n. 13 del febbraio 2018 NON partecipa alla redazione della disposizione, né fornisce informazioni od avvisi in merito, dovendosi limitare alla verifica dei presupposti di consegna ed a riceverla.
Tutte le DAT consegnate sono trasmesse e inserite nella Banca dati nazionale delle DAT istituita presso il Ministero della salute dalla legge di bilancio 2018. La Banca dati DAT, regolamentata dal DM 10 dicembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.13 del 17 gennaio 2020, è stata attivata a partire dal 1 febbraio 2020.
Per le DAT raccolte a partire dal 1 febbraio 2020 deve essere acquisito il consenso del disponente per la trasmissione di copia della DAT alla Banca dati nazionale delle DAT (ovvero indicare dove esse siano reperibili). Il disponente può anche esprimere il consenso per ricevere una notifica via email dell’avvenuta registrazione delle proprie DAT nella Banca dati nazionale.
Le DAT raccolte prima del 1 febbraio 2020 verranno trasmesse, ai sensi dell’art. 11 del DM 10 dicembre 2019, da notai, Comuni e consolati alla Banca dati nazionale entro il 31 luglio 2020 comprensive della copia della DAT.
Come indicato nell’Informativa della Banca dati DAT è comunque diritto dei disponenti richiedere eventualmente la cancellazione di copia della DAT trasmessa. Possono accedere ai servizi di consultazione delle DAT registrate alla Banca dati nazionale (link di accesso alla banca dati), attraverso autenticazione SPID o CNS, il disponente e il fiduciario eventualmente da lui nominato nonché il medico che ha in cura il disponente.