La cittadinanza italiana si acquista automaticamente:
- per filiazione: “iure sanguinis” o diritto di sangue. Il figlio nato da padre o madre italiana è cittadino italiano;
- per nascita sul territorio italiano: “iure soli” o diritto di suolo, se i genitori sono ignoti o apolidi o se i genitori stranieri non trasmettono la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato di appartenenza o se il minore è in condizione di abbandono sul territorio italiano;
- per riconoscimento di paternità o maternità o a seguito di dichiarazione giudiziale di filiazione durante la minore età della persona;
- adozione di minore straniero adottato da cittadino italiano;
- comunicazione di diritto durante la minore età in conseguenza dell’acquisto o del riacquisto da parte di uno dei genitori a condizione che il minore sia convivente con il genitore alla data di acquisto o riacquisto della cittadinanza italiana e che soddisfi i requisiti previsti dalla Legge.
La Legge n.74 del 23/05/2025 di conversione del D.L. n.36/2025, ha apportato importanti modifiche al diritto alla cittadinanza per ius sanguinis che in precedenza non si prescriveva, ma per il quale ora sono stati previsti importanti limiti a cui si rimanda all'apposita pagina di questo sito.
La medesima norma ha apportato modifiche anche all'acquisto della cittadinanza per beneficio di legge, in particolare ha previsto che:
- lo straniero o l'apolide con un genitore o nonno cittadino italiano per nascita, che abbia risieduto in Italia per almeno due anni prima di compiere il 18° anno di età, può ottenere la cittadinanza italiana se fa richiesta entro il compimento del 19° anno di età;
Per i figli minori nati all'estero da cittadini italiani e in possesso di altra cittadinanza, sono previste due strade:
1. Minori nati dopo l’acquisto della cittadinanza da parte del genitore
Nel caso in cui i figli siano nati dopo che i genitori sono divenuti cittadini italiani, occorre verificare:
- la residenza in Italia del genitore italiano per almeno due anni continuativi;
- che il minore sia nato successivamente al compimento di tale biennio. In tal caso, il minore è considerato cittadino italiano dalla nascita.
Nell'ipotesi in cui il minore nasca all'estero prima del perfezionamento del requisito biennale della residenza in Italia da parte del genitore, il minore non potrà acquistare la cittadinanza italiana.
In tal caso potrà applicarsi una delle seguenti ipotesi dove ne ricorrano i presupposti:
- se uno dei genitori è cittadino italiano per nascita, diventa cittadino se i genitori o il tutore dichiarano la volontà dell'acquisto della stessa e il minore risieda legalmente per almeno due anni continuativi in Italia, oppure che la dichiarazione sia presentata entro tre anni dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva, del cittadino italiano;
- se uno dei genitori o dei discendenti in linea retta del minore sono stati cittadini italiani per nascita, e se alla maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni in Italia e dichiara, entro tre anni, di voler acquistare la cittadinanza italiana;
- al raggiungimento della maggiore età, a seconda che si tratti di figlio di cittadino per nascita (padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita) o di figlio di cittadino naturalizzato (straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione).
2. Minori nati prima dell’acquisto della cittadinanza da parte del genitore
Il minore può acquistare la cittadinanza per comunicazione del diritto, solo se ricorrono precise
condizioni.
A seconda dei casi, infatti, l'acquisto può avvenire:
- sempre, se il minore è nato in Italia;
- sempre, se nato all’estero e privo di altra cittadinanza;
- solo a certe condizioni, se nato all’estero e in possesso di altra cittadinanza.
In quest’ultimo caso, il minore acquista la cittadinanza solo se:
- Il genitore è stato residente in Italia per almeno 2 anni prima della nascita del figlio;
- Il genitore ha continuato a risiedere in Italia per almeno due anni dopo l’acquisto/riacquisto della cittadinanza;
- Il minore risiede legalmente in Italia da almeno due anni (o dalla nascita, se ha meno di due anni) convivendo con il genitore.
Il minore, in presenza di tutte queste condizioni, acquista la cittadinanza dal giorno successivo al giuramento del genitore.
Chi ha acquistato la cittadinanza italiana da minore per iniziativa dei genitori, ha la possibilità di rinunciarvi dopo il compimento della maggiore età, purché possieda un'altra cittadinanza.
Un aspetto importante riguarda la decorrenza della cittadinanza, che varia in base al titolo di acquisto della cittadinanza da parte del genitore:
- iure sanguinis: dalla nascita;
- naturalizzazione: dal giorno successivo al giuramento;
- beneficio di legge (art. 4 commi 1, 1-bis e 2, legge n. 91/1992): dal giorno successivo alla dichiarazione o alla maturazione della residenza biennale;
- riacquisto: dal giorno successivo all'evento che determina il riacquisto;
- iuris communicatione (art. 14 legge n. 91/1992): dal giorno successivo all'acquisto.
È infine possibile per i minorenni figli di cittadini riconosciuti italiani entro il 27/03/2025, di ottenere la cittadinanza fino al 31/05/2026, a condizione che venga presentata la dichiarazione dei genitori (o dallo stesso interessato, se divenuto maggiorenne nel frattempo).
La cittadinanza italiana che si acquista a seguito di richiesta dell’interessato da presentarsi presso la Prefettura territorialmente competente nei casi previsti dall’art. 5 e 9 c. 1 L. 91/1992 spetta:
- al cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica;
- all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica;
- allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
- al coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero;
- allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni;
- allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione;
- allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato.